Sovraindebitamento: gli strumenti per uscirne

 

Per uscire dal c.d. “sovraindebitamento” la L. 3/2012 prevede tre procedure:

  • Proposta di accordo da sovraindebitamento  
  • Piano del consumatore  
  • Liquidazione del patrimonio 

All’esito di tali procedure il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica di alcune condizioni, dell’esdebitazione ossia della possibilità di liberarsi dei vecchi debiti anche se pagati solo in parte.

 

Chi può intraprendere queste procedure?

I soggetti che possono attivare una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono:

  • Consumatore;
  • imprenditore agricolo;
  • c.d. start up innovative;
  • imprenditore sotto soglia art 1 LF;
  • Imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00;
  • imprenditore cessato;
  • socio illimitatamente responsabile;
  • professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  • società professionali ex L. 183/2011;
  • associazioni professionali o studi professionali associati.

 

 

 Le procedure familiari

Tra le recenti modifiche apportate alla L. 3/2021, vi è l’introduzione delle procedure familiari, che consentono ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica procedura di composizione della crisi, quando siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

 

Esdebitazione del debitore incapiente

Il nuovo art. 14-quaterdecies della Legge 3/12, prevede la possibilità di accesso all’esdebitazione anche per il debitore incapiente, cioè quella persona fisica che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

In tal caso, quando risulta che il debitore sia meritevole (cioè, se si trovi senza colpa in situazione di sovraindebitamento), egli può accedere all’esdebitazione (e cioè alla liberazione dai debiti non soddisfatti), con ricorso al giudice competente.

L’esdebitazione è concessa a condizione che il debitore si impegni a pagare i propri debiti entro quattro anni dal decreto, se sopravvengono utilità rilevanti per il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

 

Il Gestore della crisi

Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall’istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.

 

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