La mediazione civile come alternativa alle cause giudiziali

Spesso di fronte alla previsione di un giudizio che potrebbe durare anni, alle cospicue spese di causa e all’incertezza dell’esito finale della causa, si preferisce rinunciare alla tutela dei propri diritti, incrementando così il senso di sfiducia verso il sistema “giustizia”.

La lentezza della giustizia rappresenta, inoltre, un ostacolo evidente alla competitività delle imprese, costrette a vincolare risorse per tutto il tempo del giudizio, che diventano quindi improduttive anche in caso di esito favorevole nella controversia.

Il legislatore italiano ha individuato nell’istituto della mediazione una modalità di risoluzione delle controversie, alternativa alle azioni giudiziarie per abbattere i tempi ed i costi dei processi.

Con la mediazione il conflitto tra le parti viene affrontato in modo costruttivo, attraverso un approccio conciliativo in virtù del quale -con il contributo di un mediatore professionista- si cerca di risolvere la controversia attraverso la partecipazione attiva delle parti coinvolte nella disputa.

Il ruolo del mediatore, diversamente da quello dell’avvocato, si poggia sulla propria imparzialità, ed è finalizzato all’assistenza alle parti in conflitto sia nella ricerca di un accordo amichevole, sia eventualmente nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora le parti non trovino esse stesse una soluzione condivisa per redimere la controversia che li vede coinvolti.

 

Diversamente che in tribunale, o in una situazione di arbitrato, il mediatore non dà giudizi e non decide la lite: la sua funzione è quella di facilitare le parti affinché queste, attraverso trattativa, raggiungano un accordo.

 

Il giudizio civile ha tempi lunghissimi e costi elevati, inoltre contribuisce a indebolire, se non ad interrompere i rapporti personali e/o commerciali fra le parti. Inoltre, una sentenza del giudice o un lodo arbitrale, essendo dei provvedimenti non concordati con le parti, sono necessariamente imposti e quindi, spesso, lasciano le stesse alquanto scontente.

Per contro il procedimento di mediazione deve concludersi entro quattro mesi, ha costi calmierati e comunque conosciuti in anticipo, perché sono fissati in proporzione al valore della pratica di mediazione ed inoltre dà la possibilità di mantenere buoni rapporti tra le parti o addirittura di migliorarli.
Nel procedimento di mediazione, infatti,  si ha la possibilità di gestire direttamente il proprio contenzioso in quanto le parti hanno il ruolo di protagonisti principali, a differenza di quanto accade sia nel giudizio civile che nell’arbitrato.

Il mediatore –senza trascurare l’ascolto di emozioni e punti di vista delle parti– tende a facilitare la ricerca di una soluzione del problema contemplando benefici per entrambi gli interessati e guardando oltre ‘il problema in sé’, al fine di trovare punti di equilibrio senza l’intervento del solo principio di legittimità.

Le rigide regole formali dei tribunali, ingessano le procedure e contribuiscono a rendere difficoltosa la tutela dei diritti e il recupero di quanto dovuto. Di contro, con la mediazione si possono prevedere nuove obbligazioni e diversi equilibri contrattuali che offrono differenti aperture per soddisfare ciascuna parte.

La mediazione rappresenta dunque una risorsa ed un’opportunità da cogliere al volo per evitare i costi elevati dei giudizi e le lungaggini processuali: ciò costituisce un fattore di assoluta importanza soprattutto per gli imprenditori onde mantenere in vita i loro rapporti commerciali, che altrimenti sarebbero pregiudicati irrimediabilmente da anni e anni di controversie giudiziarie.

 

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