Chiusura degli esercizi commerciali causa Coronavirus: si può chiedere la riduzione del canone?

Il nuovo provvedimento emanato per far fronte all’emergenza Coronavirus, prevede la chiusura (temporanea) di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità.

Molte delle attività colpite dall’obbligo di chiusura vengono esercitate in locali condotti in locazione, ciò che va ad aggravare ulteriormente le conseguenze economiche negative legate alla interruzione dell’attività.

 

In tale situazione è lecito chiedere al proprietario dell’immobile la riduzione del canone di locazione?

 

L’ordinamento italiano, all’art. 1467 c.c., regola il caso della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, che presuppone una grave alterazione dell’equilibrio tra il valore delle prestazioni corrispettive causata da eventi straordinari, imprevedibili e successivi alla stipula del contratto.

Il rimedio previsto dall’art. 1467 c.c. è quello della risoluzione del contratto ma il creditore (ovvero il locatore) può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

L’offerta di riduzione è volta a ristabilire l’equilibrio contrattuale ed è espressa mediante un atto unilaterale recettizio.

La norma concede alle parti uno strumento per far valere le eventuali modifiche della situazione, purchè gravi, che siano tali da far venir meno l’equilibrio proprio dei contratti sinallagmatici.

L’effetto non è retroattivo atteso che l’eccessiva onerosità è sopravvenuta e le prestazioni precedenti rivestono carattere di autonomia.

Nel caso concreto, date le restrizioni imposte dalle autorità causa Coronavirus, occorrerà fare una valutazione caso per caso, basata su vari elementi.

E’ tuttavia importante che la parte che intenda invocare la eccessiva onerosità sopravvenuta del canone di locazione ne dia immediata comunicazione scritta alla controparte.

 

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