CONTRATTO DI AGENZIA E NON DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI SE L’ATTIVITA’ DELL’ADDETTO ALLE VENDITE HA PRECISI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nel rapporto instaurato tra società commerciale e addetto alle vendite, ricorre il c.d. “contratto di agenzia” e non di “procacciamento d’affari” se l’attività del collaboratore è stabile e prevede determinati obblighi.

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6264 del 31 Marzo 2016, che ha rinvenuto i caratteri distintivi del contratto di agenzia esaminando le clausole contrattuali dei rapporti di collaborazione intercorrenti tra una società e gli addetti alle vendite dei prodotti commercializzati dalla medesima, dalle quali emergono una serie di obblighi “difficilmente compatibili con il rapporto saltuario del semplice procacciatore d’affari”.

 

Mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

 

Il rapporto di procacciatore d’affari, infatti, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.

 

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, i collaboratori della società ricorrente dovevano osservare precisi obblighi, tra cui quello di conformità alle istruzioni ricevute, il rispetto degli obiettivi di vendita concordati, l’obbligo di utilizzare l’automezzo frigorifero di proprietà della società, l’obbligo di memorizzare sul computer di bordo i dati delle vendite a domicilio effettuate, l’obbligo di emissione delle bolle, le penali per il rinvenimento sull’automezzo di merce non di proprietà della società o per il mancato rispetto delle condizioni di vendita, l’onere di ricevere reclami.

 

Inoltre, la Corte ha dato atto di ulteriori elementi caratterizzanti i rapporti di lavoro, quali l’obbligo di avvertire la società in caso di assenza, la previsione del passaggio quindicinale presso clienti prestabiliti in base alle indicazioni della società, l’obbligo di partecipazione a riunioni, la previsione di zone di competenza di ciascun venditore nonché di previsioni contrattuali di particolare rilievo quali la liquidazione mensile, la previsione del recesso in caso di inadempimento, la previsione di un preavviso in caso di recesso.

 

L’inquadramento dei suddetti rapporti di lavoro nell’ambito del contratto di agenzia, comporta il conseguente obbligo della società versare all’Enasarco i contributi previdenziali su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, agli addetti alle vendite in dipendenza del rapporto di agenzia.

Related Posts

Lascia un commento