Locazione e conto corrente bancario: cosa accade in caso di morte?

Cosa determina sul contratto di locazione la morte di una delle parti del rapporto?

Cosa accade al conto corrente alla morte del suo titolare e quale legittimazione spetta agli eredi sulle giacenze presenti?

Con il decesso di una persona, i suoi beni patrimoniali -tanto le attività quanto le eventuali passività- vengono trasferiti ai chiamati che accettano l’eredità.

Vediamo, innanzitutto, quali effetti produce la morte di uno dei contraenti sul contratto di locazione.

 

In caso di decesso del locatore, il contratto continua a produrre i suoi effetti e resta valido fino alla scadenza: il decesso del locatore, infatti, non comporta né una cessione una risoluzione del contratto, bensì un semplice subentro dell’erede.

In caso di morte del conduttore, nel contratto di locazione subentrano il coniuge, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi, ad eccezione di quelli che si siano trasferiti presso l’immobile solo per assistere il conduttore stesso e quindi per motivazioni transitorie.

Gli eredi del defunto conviventi, non dovranno dunque stipulare un nuovo contratto ma subentreranno al contratto stipulato dal de cuius: ad ogni modo, il subentro costituisce una facoltà e non un obbligo, potendo esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 3, comma 6, Legge 431/98.

 

Il coniuge subentra anche in caso di separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il giudice gli ha attribuito il diritto di abitazione della casa coniugale. Ugualmente subentra in caso di separazione consensuale o di nullità del matrimonio, se ciò era previsto negli accordi con il coniuge deceduto.

 

Se, invece, gli eredi non sono conviventi con il de cuius, il proprietario non ha alcun obbligo di proseguire la locazione a meno che le parti non decidano diversamente.

L’erede non convivente, rispondendo degli eventuali canoni di locazione non pagati dal defunto conduttore, non subentra dunque nel contratto di locazione e instaura con l’immobile un rapporto di detenzione precaria: non avendo alcun titolo per occupare l’appartamento, nei suoi confronti il locatore può agire tramite azione di rilascio.

Qualora il defunto -unico conduttore- non abbia né eredi né conviventi, il contratto si estingue “ex lege”.

Gli eredi possono pertanto riconsegnare l’immobile senza necessità di alcun preavviso, essendo tenuti solo a versare il corrispettivo per il periodo necessario alla riconsegna dei locali.

 

 

Per quel che concerne invece il conto corrente bancario, con il decesso del titolare si estinguono tutti i poteri di firma che il defunto aveva concesso a terzi quando era in vita, e chiunque fosse stato delegato ad operare sul conto corrente non potrà più effettuare prelievi o altre operazioni su tale conto.

Alla morte del cliente, l’istituto bancario “congela” tutti i rapporti in essere, in modo tale che non possa essere effettuata alcuna transazione.

Tale congelamento permane fino a quando non è definitivamente stabilito chi subentrerà come erede nei diritti e negli obblighi del de cuius, e verrà presentata una copia della dichiarazione di successione all’istituto bancario (sempre che non sussistano le condizioni di esonero dall’obbligo di presentazione ai sensi dell’art. 28 par.7 del decreto legislativo n. 346/1990).

Gli eredi e i chiamati all’eredità hanno, comunque, diritto di conoscere le giacenze del de cuius e gli istituti bancari sono tenuti a fornire tutte le informazioni relative ai rapporti intrattenuti dal cliente ed alle operazioni da questi effettuate, ogniqualvolta l’avente diritto dimostri la propria legittimazione tramite atto notorio.

Se il conto corrente era intestato unicamente al defunto, gli eredi, dopo aver definitivamente accettato l’eredità in maniera espressa o tacita, possono effettuare liberamente movimentazione bancaria.
  • In caso di pluralità gli eredi, ciascuno potrebbe prelevare la quota di sua spettanza indipendentemente dalla presenza o comunque dal consenso degli altri coeredi: ciononostante, per prassi bancaria il conto viene sbloccato solo se tutti gli eredi sono d’accordo e spesso solo se tutti sono presenti.
  • Se il conto corrente era intestato unicamente al defunto coniugato in regime di comunione legale dei beni, il coniuge superstite potrà beneficiare del 50% del contenuto del conto del de cuius prescindendo dagli altri eredi: ciò in quanto l’art. 177 del codice civile dispone che cadono in comunione sia i frutti dei beni personali, sia i proventi dell’attività separata dei coniugi non consumati al momento dello scioglimento della comunione.

 

In caso di conto corrente cointestato congiuntamente col defunto e con una o più persone, cadrà in successione solo la percentuale di denaro depositato di spettanza del de cuius.
 Bisogna, però, distinguere se il conto cointestato prevedeva firma congiunta o firma disgiunta.
  • Nel primo caso, il conto rimane bloccato fino a quando non vengono identificati in maniera certa gli eredi legittimi che agiranno sul conto, assieme all’intestatario rimasto in vita.
  • Se il conto cointestato prevedeva la firma disgiunta, il cointestatario rimasto in vita potrà legittimamente operare, oltre che sulla sua quota, anche su quella astrattamente riferibile al defunto. Anche in tale caso, tuttavia, la prassi bancaria risulta essere differente, poiché molti istituti bancari dispongono comunque il mantenimento del blocco dei conti correnti.

 

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