Il credito al consumo: cosa valutare prima di sottoscriverlo

Il contratto di credito al consumo regola l’erogazione di credito, nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione a favore di soggetti privati che agiscano per scopi diversi rispetto a quelli professionali (i consumatori).

 

Con tale tipo di finanziamento la banca concede o s’impegna a concedere un credito sotto forma di rate, di prestiti o con un’altra facilitazione finanziaria. Nella definizione di credito al consumo rientrano i prestiti finalizzati, i prestiti non finalizzati (come i prestiti personali), le aperture di credito rotativo (spesso legate ad una carta di credito revolving) e le operazioni di cessione del quinto.

 

Sono contratti di durata (vincolano cioè le parti per un periodo di tempi ben determinato) e, per essere efficaci, devono:

  1. essere conclusi per iscritto;
  2. redatti su supporto cartaceo o altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta;
  3. siglati da entrambe le parti.

 

Devono contenere dei dati essenziali, vale a dire:

  • importo finanziato e modalità con cui lo stesso deve essere rimborsato;
  • tassi di interesse;
  • garanzie e assicurazioni richieste dall’ente di credito;
  • cadenza e ammontare di ciascuna rata.

 

Copia del contratto deve essere consegnata al consumatore e deve indicare se è prevista la corresponsione di pagamenti extra richiesti dal creditore nei tempi e nei modi previsti.
Quando si richiede un prestito o un pagamento rateale bisogna stare molto attenti ai tassi d’interesse.

A tal proposito, nuove e importanti regole sono determinate dal Decreto Legislativo n. 141/2010. La disciplina dei contratti di credito al consumo è riservata a quelli di importo tra i 200 e i 75 mila Euro.
In particolare, si stabilisce che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale, ovvero il tasso che indica il costo complessivo del prestito) deve includere tutte le spese connesse al finanziamento, ovvero:

  • gli interessi;
  • le spese di istruttoria e apertura della pratica;
  • le spese d’incasso delle rate;
  • le spese per assicurazioni imposte dal creditore;
  • il costo di gestione del conto corrente aperto per pagare le rate, se previsto;
  • il costo di un eventuale mediatore;
  • tutte le spese previste dal contratto.

 

Il valore del TAEG deve essere comunicato in fase pre-contrattuale al cliente in quanto rappresenta il principale strumento offerto al cliente per valutare l’onerosità del finanziamento proposto.

 

La mancata o scorretta inclusione del TAEG di costi a carico del consumatore, comporta la nullità della clausola del contratto (che non implica la nullità dell’intero contratto).

 

Distinta ipotesi che determina la nullità dell’intero contratto si ha nel caso in cui in esso non sono contenute le informazioni essenziali riferite al tipo di contratto, alle parti, all’importo totale del finanziamento ed alle condizioni di prelievo e di rimborso.
Prima di sottoscrivere il contratto di finanziamento, la banca ha l’obbligo di consegnare il documento contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, anche detto modulo IEBCC o modulo SECCI (Standard European Consumer Credit Information).

 

In tale documento si trovano tutte le condizioni di prestito applicate, la durata del contratto, il TAN e il TAEG, il numero e l’importo delle rate, cosa succede in caso di mancato rimborso, le condizioni per il recesso e la presenza o meno del diritto al rimborso anticipato. Il modulo IEBCC ha sostituito i fogli informativi che erano previsti dalla precedente normativa.

 

Un’altra novità della nuova legge sul credito al consumo è il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula, senza dover precisare il motivo. Si esercita inviando una raccomandata a/r alla banca seguendo le procedure indicate nel contratto. Ci sono 30 giorni di tempo per restituire il capitale e gli interessi ed eventuali tasse dovute. Alla banca non è concesso applicare penali.
Il diritto al recesso è valido anche per tutti i contratti di servizi accessori, che sono collegati al prestito precedentemente richiesto (come, per esempio, eventuali assicurazioni stipulate a copertura del credito).

 

 

Related Posts

Lascia un commento