INDENNIZZABILE PER IL LAVORATORE ANCHE L’INFORTUNIO IN ITINERE AVVENUTO IN BICICLETTA

Il legislatore con il Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, ha espressamente stabilito che l’infortunio che si verifichi lungo il normale tragitto itinerario che il lavoratore percorre per recarsi da casa al lavoro (e viceversa), debba essere ammesso all’indennizzo anche se avvenuto a bordo di una bicicletta, purché ricorrano tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere.

Con la Circolare n. 14 del 2016, l’INAIL ha pertanto fornito le linee guida sulla normativa dell’infortunio in itinere, come modificata in forza dei commi 4 e 5 dell’art. 5 della legge 221/2015, superando ogni ostacolo alla risarcibilità dell’infortunio avvenuto a bordo della bicicletta e a prescindere dal tratto stradale ove si verifichi (in sede protetta ovvero su strada aperta al traffico di veicoli a motore).

Riguardo la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere, l’art. 12 D. Lgs. 38/2000 sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

Quanto alla “normalità del percorso”, deve trattarsi di tragitto affrontato per esigenze e finalità lavorative e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in ordine al percorso, né in ordine all’orario.

Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve, ecc.).

Anche nell’ipotesi di infortunio occorso a bordo del velocipede, però, la tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.

Le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono invece il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l’indennizzabilità dello stesso.

Quanto all’utilizzo del mezzo di trasporto privato, ai fini della tutela assicurativa, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata: l’uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando non sussistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

Da ciò consegue che la necessità del mezzo privato va accertata caso per caso. Fuori dalle ipotesi di necessità dell’utilizzo del mezzo privato si ricade nell’ambito del rischio elettivo non assicurativamente protetto.

Resta, invece, confermato che riguardo all’infortunio accaduto per colpa del lavoratore, l’indennizzo è ugualmente applicabile, salvo che si tratti di un comportamento abnorme (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme), idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra lavoro ed infortunio.

 

Related Posts

Lascia un commento