L’ASSICURAZIONE PAGA IL DANNEGGIATO ANCHE SE IL CERTIFICATO ASSICURATIVO E’ FALSO

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6974 dell’11 Aprile 2016, esaminando un caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, ha stabilito che tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando  essa provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto.

In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato.

La stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica produce, infatti, due ordini di effetti.

Nei rapporti tra l’assicurato e l’assicuratore, il contratto è fonte delle rispettive obbligazioni. Se, dunque, manca, l’assicurato non ha diritto all’indennizzo.

Nei rapporti tra il danneggiato e l’assicuratore, invece, il contratto è mero presupposto di fatto per il sorgere dell’obbligazione diretta del secondo nei confronti del primo, la cui fonte è la legge. Da ciò consegue che il diritto del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non scaturendo dal contratto, non ne segue le sorti, e sussiste anche quando la polizza, purché esistente, sia inefficace o non operante (ad es., per la presenza di clausole del imitatrici del rischio assicurato).

Nell’ipotesi di certificato assicurativo non coerente con la polizza sottostante, dunque, occorre distinguere l’ipotesi in cui il certificato non sia in alcun modo riconducibile alla sfera volitiva dell’assicuratore o delle persone del cui operato questi debba rispondere, da quella in cui sussista tale riconducibilità.

La prima ipotesi sussiste quando al certificato non corrisponda alcun contratto sottostante; ovvero sia stato artefatto dopo il suo rilascio da persone estranee alla struttura aziendale dell’assicuratore.

In questo caso manca il presupposto legale perché sorga l’obbligazione dell’assicuratore verso il danneggiato, e quest’ultimo potrà avanzare le sue pretese soltanto nei confronti del responsabile civile e dell’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada.

A conclusioni diverse deve invece pervenirsi quando un contratto assicurativo esista ma:

  1. il certificato esponga un periodo di copertura difforme da quello risultante dalla polizza, perché così è stato emesso dalla persona a ciò legittimata;
  2. il certificato sia coerente con la polizza, ma l’uno e l’altra siano stati retrodatati rispetto alla loro effettiva sottoscrizione, per volontà dei contraenti o dei loro rappresentati legittimati.

In tale caso, nei rapporti tra assicuratore e danneggiato, il primo resterà obbligato al risarcimento del danno in quanto:

  • un contratto di assicurazione esiste;
  • la natura confessoria del certificato assicurativo consente all’assicuratore di contestarne i contenuti solo quando quel documento sia rilasciato per errore o estorto con violenza; ma né l’una né l’altra di tali ipotesi sussistono allorché proprio l’intermediario assicurativo, che dell’assicurazione abbia la rappresentanza, rilasci il certificato mendace, e ciò in quanto gli atti dell’intermediario producono effetti direttamente nei confronti dell’assicuratore, e sono a lui imputabili.

 

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