LA MANCATA ADESIONE DELLA BANCA CREDITRICE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ATTIVATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, COMPORTA LA REVOCA DEL MEDESIMO

Con sentenza del 3 Febbraio 2016, il Tribunale di Busto Arsizio ha revocato il decreto ingiuntivo concesso ad una Banca sul presupposto dell’improcedibilità della domanda azionata in sede monitoria a causa della mancata adesione, da parte della Banca medesima, alla procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010.

Sostiene, infatti, il giudice di merito che la mediazione obbligatoria non costituisce un formale adempimento burocratico privo di contenuto funzionale e sostanziale, ma l’occasione per cercare una soluzione stragiudiziale della vertenza in termini più rapidi e soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il giudice.

Pertanto, se a norma dell’art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…)”, fermo restando il disposto del comma 4 per i procedimenti monitori, deve concludersi che tale onere incomba sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa.

Ne consegue che deve essere revocato il decreto ingiuntivo emesso, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione comporta l’improcedibilità non già dell’opposizione, bensì della domanda monitoria.

Related Posts

Lascia un commento