GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: RADDOPPIATA LA PENA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE L’AUTO APPARTIENE AD ALTRI

In tema di guida in stato di ebbrezza, il comma 2 dell’art. 186 Codice della Strada, stabilisce che laddove il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro di sangue, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Pertanto, non è confiscabile il veicolo concesso in “leasing” all’utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato.

In ambito penale, tuttavia, occorre fare riferimento ad una nozione di “appartenenza” di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà: nell’ambito specifico della guida in stato di ebbrezza, infatti, non può ritenersi “estraneo” il soggetto che per difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo abbia agevolato la perpetrazione della fattispecie contravvenzionale.

Il proprietario del veicolo, dunque, deve essere in buona fede, intesa questa come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità di circolazione del mezzo: in buona sostanza, il proprietario non deve aver in alcun modo partecipato all’illecito della guida in stato di ebbrezza, né tratto vantaggi o utilità dalla commissione dello stesso.

Tali principi sono stati ribaditi in una recente sentenza emessa dal Tribunale di Aosta che ha pienamente condiviso l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 14484 del 2012), secondo cui deve affermarsi l’inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa delle relative condizioni.

In tal caso, però, non potendosi applicare la confisca del mezzo, il medesimo comma 2 dell’art. 186 Codice della Strada stabilisce una durata doppia della sospensione della patente di guida, che va quindi da 2 a 4 anni.

Questa previsione è intesa ad evitare elusioni del disposto normativo e comunque ad infliggere una sanzione amministrativa accessoria più grave nel caso di mancata possibilità di confisca dell’automezzo.

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