RECUPERO CREDITI DELLE BANCHE: ECCO COSA CAMBIA

Con il decreto legge approvato lo scorso 29 Aprile dal Consiglio dei Ministri cambiano le norme sul recupero crediti relativo agli importi dovuti, da privati e imprese, alle banche.

Tempi ridotti per le opposizioni

La prima delle misure è la riduzione del tempo, concesso al debitore, per proporre opposizione agli atti dell’esecuzione forzata notificato dalla banca, tempo che attualmente è fissato, dal codice di procedura civile, in 20 giorni.

 Decreti ingiuntivi

Viene poi disposto che tutti i decreti ingiuntivi notificati dalle banche siano provvisoriamente esecutivi, almeno per le somme non contestate, anche in presenza di un’opposizione del debitore. Questo significa che all’istituto di credito basterà notificare il provvedimento di ingiunzione per procedere direttamente all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, anche se questi si è rivolto al tribunale per contestare il credito.

Esecuzioni forzate e aste

In sede di vendita forzata della casa pignorata, sarà possibile per la banca partecipare alla procedura e, una volta resasi assegnataria dell’immobile, procedere alla cessione a un soggetto terzo, ma controllato dalla banca stessa. In questo modo l’istituto di credito potrà partecipare alle aste acquisendo gli immobili attraverso società immobiliari, appartenenti allo stesso gruppo, che poi procederanno alla rivendita sul mercato.

Pegno non possessorio
Per favorire l’impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto il principio del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (per esempio un macchinario) può continuare a utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell’ordinamento precedente perdeva l’uso del bene gravato da pegno).

Patto marciano nei nuovi contratti di finanziamento
Per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano”. Quest’ultimo contempla la possibilità che nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell’imprenditore) le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore.
Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l’inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta.
Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori.Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore.
Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano.

 

 

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