L’ASSICURAZIONE DEVE INDENNIZZARE ALLA DITTA ASSICURATA LA SOMMA PATTUITA IN TRANSAZIONE

L’assicurazione deve indennizzare la somma pattuita in transazione dalla ditta assicurata, corresponsabile in solido con i propri dipendenti, dei danni prodotti da un incidente mortale sul cantiere realizzato in subappalto.

L’esclusione dell’indennizzo reclamato dalla compagnia perché frutto di una transazione anziché di una pronuncia giudiziale, è da respingere ex articolo 1917 del codice civile.

A stabilirlo è la sentenza n. 162/16 emessa dal Tribunale di Vicenza, accogliendo la domanda di rimborso della somma versata a seguito di una transazione, proposta da una società che ha realizzato dei lavori stradali in subappalto (nella fattispecie una galleria).

A seguito di un incendio all’interno della galleria erano morte due persone. Dopo una lunga vicenda giudiziaria, la parte attrice era arrivata a chiudere una transazione con la ditta appaltante, per il risarcimento danni, che vedeva coinvolti come responsabili anche due suoi dipendenti.
L’assicurazione convenuta rifiutava però di indennizzare la propria assicurata della cifra pattuita, opponendo una serie di motivazioni, tra le quali l’obbligo di pagare l’assicurato in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, vale a dire solo per effetto dell’applicazione delle norme da parte dell’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

La compagnia assicurativa riteneva la transazione «un atto convenzionale posto in essere volontariamente con il terzo danneggiato per porre fine alla lite».

Il giudice, però, ha respinto tale obiezione sul presupposto che l’articolo 1917 del Codice Civile non richiede un accertamento giudiziale della responsabilità dell’assicurato e dell’ammontare complessivo del risarcimento, ma un titolo idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso.

La transazione, ragionevole e congrua, costituisce tale titolo, perché è uno degli esiti in cui può sfociare la lite giudiziaria, dando diritto all’indennizzo della polizza. La presenza dei dipendenti corresponsabili non esclude l’indennizzo, perché l’attrice era tenuta al risarcimento in solido con essi.

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