Sovraindebitamento: falcidiabili anche i crediti del cessionario del quinto

La L. 3/2012 concede la possibilità ai soggetti non fallibili, incapaci di ripagare i propri debiti per cause sopravvenute non attribuibili alla loro volontà, di vedere falcidiati i propri impegni.
Nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, si pone il problema se il finanziamento assistito da “cessione di quote di stipendio/pensione” debba essere rimborsato secondo il piano di ammortamento originariamente concordato o possa essere falcidiato.
 I Tribunali di Pescara, Siracusa, Pistoia e Piacenza, con recenti pronunce riguardo il c.d. piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio, hanno sancito la revocabilità dei finanziamenti dietro cessione del quinto e delega di pagamento.

 

Secondo tale giurisprudenza, infatti, “il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari”.

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