Unire due mutui per risparmiare è possibile

Abbiamo acquistato una casa accendendo un mutuo. Dopo qualche tempo potremmo aver necessità di ricorrere ad un altro mutuo ad esempio per ristrutturarla: è possibile, dunque, ritrovarsi a pagare due mutui contemporaneamente.
Ad un certo punto potremmo accorgerci di non riuscire più a far fronte alle diverse scadenze, divenute troppo onerose rispetto al badget mensile a nostra disposizione.
Una soluzione al problema la fornisce il c.d. “consolidamento debiti”, ovvero la possibilità di riunire i diversi finanziamenti, spalmandoli nel tempo, e di ottenere una sola rata di importo sostenibile.

 

Con il consolidamento dei debiti i due mutui si estingueranno e l’unione degli stessi darà vita ad un solo finanziamento: il piano di rientro prevederà una sola rata di importo minore rispetto alla somma delle rate mensili dei due mutui ed il piano di ammortamento sarà prolungato di qualche anno.

Il consolidamento debiti è possibile anche se i mutui sono stati stipulati presso istituti diversi: la banca che ha stipulato il secondo mutuo (nel nostro esempio, quello per la ristrutturazione dell’immobile) cederà il suo credito all’istituto che concederà il consolidamento e che diventerà unico soggetto creditore del mutuante e si avrà, pertanto, un’unica ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto del mutuo.

Gli svantaggi riguardano i tempi di rientro che si allungano e la perdita di quanto pagato come oneri accessori per i due mutui precedenti: non è inoltre possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali sugli interessi passivi, dato che sono detraibili solo se si tratta dell’acquisto o della ristrutturazione della prima casa.

 

Nel caso in cui ci si trovi, invece, in una situazione di sovraindebitamento, ovvero in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, tale da non riuscire a pagare tutti i debiti, si può ricorrere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012.

In particolare, il debitore può formulare una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti (con l’intervento di un O.C.C.), ove siano previsti termini e modalità di pagamento dei creditori e le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti: i creditori, tuttavia, avranno facoltà di accettare o respingere la proposta di accordo.

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