Sovraindebitamento: anche il debitore senza beni da liquidare può accedere alla relativa procedura
Il debitore pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Verona con Ordinanza del 18.12.2018 secondo cui l’istituto della liquidazione del patrimonio è strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento. Poichè la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall’assenza di beni in capo al fallito, per analogia si deve ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili.
L’art. 14-ter della L. 3/2012 indica espressamente tra i beni esclusi dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia.
Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al suddetto mantenimento, lo stipendio è compreso nella liquidazione
L’art. 14-quater della L. 3/2012 prevede, inoltre, la possibilità di conversione della procedura di sovraindebitamento in liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dall stipendio), deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.