LE FERIE ANNUALI VANNO GODUTE ENTRO L’ANNO DI LAVORO, PENA IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Con sentenza del 29 Gennaio 2016 n. 1756, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha precisato che, in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie né può stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno.

Contestualmente, la Suprema Corte ha ribadito che, fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’Art. 36 della Costituzione, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha -da un lato- carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), e -dall’altro- carattere retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato in quanto destinato al godimento delle ferie annuali.

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